(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 41 del 7 agosto 1997) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, e' sostituito dal seguente: "1. La presente legge disciplina le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che con sinonimi comparativi, superlativi o riferimenti di fantasia vengono presentate, anche attraverso mezzi postali di vendita, come occasioni particolarmente favorevoli per i clienti".