(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 41
                         del 7 agosto 1997)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1996,
n. 9, e' sostituito dal seguente:
  "1. La presente  legge  disciplina  le  vendite  straordinarie,  di
liquidazione,  speciali,  di saldi, di fine stagione, di realizzo, di
rimanenze di magazzino, a prezzi scontati  o  ribassati  e  tutte  le
altre  che  con  sinonimi  comparativi,  superlativi o riferimenti di
fantasia  vengono  presentate,  anche  attraverso  mezzi  postali  di
vendita, come occasioni particolarmente favorevoli per i clienti".